Il FPF e il diritto comunitario - Simposio

Sul primo punto abbiamo due riferimenti giurisprudenziali sulla CGUE

La prima è la causa 299/15 promossa da Striani e a.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.270.01.0019.01.ITA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 19 giugno 2015 —
Daniele Striani e a., RFC. Seresien ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association (URBSFA) (Causa C-299/15) (2015/C 270/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti Ricorrenti: Daniele Striani e a., RFC. Seresien ASBL
Resistenti: Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football — Association

Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 101 TFUE (o l’articolo 102 TFUE) debba essere interpretato nel senso che la regola dell’UEFA denominata «requisito dell’equilibrio finanziario» o «break-even rule» viola tale disposizione di diritto [dell’Unione], in quanto la regola UEFA produce restrizioni della concorrenza (o abusi di posizione dominante), in particolare la restrizione «per oggetto» consistente nella limitazione del diritto di investire, che sono «per oggetto» anticoncorrenziali o non sono correlate alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’UEFA — ossia la stabilità finanziaria a lungo termine del calcio di club e l’integrità sportiva delle competizioni dell’UEFA — o, in subordine, che non sono proporzionate alla realizzazione di tali obiettivi.
2) Se gli articoli 63, 56 e 45 TFUE (nonché gli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) debbano essere interpretati nel senso che la regola dell’UEFA denominata dell’«equilibrio finanziario» o «break-even rule» viola dette disposizioni di diritto [dell’Unione], in quanto la regola UEFA produce ostacoli alla libera circolazione (capitali, servizi, lavoratori) che non sono correlati alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’UEFA, ossia la stabilità finanziaria a lungo termine del calcio di club e l’integrità sportiva delle competizioni dell’UEFA (e che dunque non sono giustificati da «motivi imperativi di interesse generale») o, in subordine, che non sono proporzionati alla realizzazione di tali obiettivi. 3) Se le differenti disposizioni di diritto [dell’Unione] menzionate supra (o talune di esse) debbano essere interpretate nel senso che gli articoli 65 e 66 del regolamento UEFA «Regolamento dell’UEFA sulla concessione di licenze ai club e sul fair play finanziario» violano dette disposizioni (o talune di esse), in quanto la regola UEFA — anche qualora le restrizioni/gli ostacoli da essa prodotti siano correlati alla tutela dell’integrità sportiva delle competizioni interclub dell’UEFA — è sproporzionata e/o discriminatoria, nei limiti in cui favorisce il pagamento di taluni creditori e, correlativamente, sfavorisce il pagamento dei creditori non protetti, in particolare degli agenti di giocatori.

La risposta (dettagliata) è disponibile solo in francese, qui una traduzione:


Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

19 Ai sensi dell'art 53 comma 2, del regolamento di procedura, in cui un'applicazione o un'applicazione è manifestamente irricevibile, la Corte, l'avvocato generale può decidere in qualsiasi momento di governare con ordinanza motivata senza continuare la procedura.

20 La Corte ritiene che tale è il caso nel caso di specie e che, alla luce dell'adozione della presente ordinanza, non v'è alcuna necessità di pronunciarsi sulla procedura accelerata per l'applicazione da parte del giudice nazionale (vedi in tal senso, Merck Canada Order, C-555/13, EU: C: 2014: 92, punto 27).

21 Secondo costante giurisprudenza, la procedura di cui all'articolo 267 del TFUE, è uno strumento di cooperazione tra la Corte ei giudici nazionali con cui la Corte fornisce la guida sull'interpretazione del diritto dell'Unione, che hanno sono necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a pronunciarsi (si veda, tra l'altro, Pringle, C-370/12, UE: C: 2012: 756, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

22 Nell'ambito di questa cooperazione, la necessità di fornire un'interpretazione del diritto dell'Unione che è utile al giudice del rinvio che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto delle questioni che è inserita o, per lo meno, spiegare le circostanze di fatto su cui tali questioni sono fondate (v, tra l'altro, Zentralbetriebsrat der Salzburger gemeinnützigen Landeskliniken, C-514/12, UE: C: 2013: 799, punto 17 e il caso ). Infatti, la Corte ha il potere di pronunciarsi sull'interpretazione di un testo UE dai fatti esposti dalla sua giurisdizione nazionale (vedi, Nordecon e fermata Ramboll Eesti, C-561 / 12, EU: C: 2013: 793, paragrafo 28 e giurisprudenza citata).

23 Il giudice del rinvio deve altresì precisare le ragioni precise che l'hanno indotto a mettere in dubbio l'interpretazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione europea e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Essa ha già dichiarato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisce una descrizione di base delle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione che cerca l'interpretazione e sul collegamento che stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è (si veda, prescrizione Argenta Spaarbank C-578/14, UE: C: 2015: 372, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

24 Le informazioni fornite nelle ordinanze di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni in conformità Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, ai sensi di tale disposizione, solo le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (si veda in particolare l'ordine Argenta Spaarbank C-578 / 14, EU: C: 2015: 372, paragrafo 16 e la giurisprudenza citata).

25 Si deve aggiungere che il requisito di precisione, in particolare per quanto riguarda l'ambito di fatto e di diritto del procedimento principale, vale in particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni fatti e leggi complessi (si vedano, in particolare, Equitalia Nord, C-68/14, EU: C: 2015: 57, paragrafo 16 e giurisprudenza citata).

26 Inoltre, i requisiti per il contenuto di una pronuncia pregiudiziale esplicitamente di cui all'articolo 94 del regolamento di procedura e si ripete nelle raccomandazioni della Corte all'attenzione dei giudici nazionali, in materia di procedimento di rinvio pregiudiziale (GU 2012 C 338, pag. 1).

27 Nel caso di specie, l'ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti.

28 In primo luogo, si deve rilevare che, come emerge dai punti 14 e 15 della presente ordinanza, il giudice nazionale ha esaminato la propria competenza internazionale alla luce delle disposizioni del Lugano II, in particolare gli articoli 5, paragrafo 3 e 31, che non sono oggetto delle questioni pregiudiziali.

29 Pertanto, pur facendo valere la propria competenza, ordinare, in base all'art. 31 della Convenzione di Lugano II, i provvedimenti provvisori richiesti dalle ricorrenti nella causa principale nella causa dinanzi ad esso pendente, il Tribunale di primo grado Corte ha tuttavia dichiarato a livello internazionale competente a conoscere del merito della causa, al governo, tra cui, a questo riguardo, tutte le abilità da parte sua ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione e precisando inoltre che detto fondo rientrava nella competenza dei tribunali svizzeri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale convenzione.

30 In particolare, tale giudice non fornisce alcuna spiegazione sul motivo per cui le risposte che la Corte dovrebbe fornire alle questioni sottopostele dalla Corte, che nella presente causa riguardano gli articoli 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 101 e 102 del TFUE, nonché gli articoli 15 e 16 della Carta potrebbe, in un contesto così procedurali, sia necessario risolvere una controversia che rimangono chiamato a decidere.

31 Inoltre, si deve rilevare che il giudice nazionale non fornisce il minimo richiesto di chiarimenti sui motivi che l'hanno indotto a mettere in dubbio l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione a cui fa riferimento come segue. in tali questioni e sul nesso che stabilisce tra tali disposizioni e la controversia sottopostale.

32 Nella sua ordinanza di rinvio, tale giudice si limita a sottolineare che la conformità delle norme UEFA in questione alla luce di tali disposizioni del diritto dell'Unione è, nel caso di specie, ferocemente discusso tra le parti , prima di decidere che è quindi necessario sottoporre la questione alla Corte per una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoponendo alla Corte le questioni sollevate dalle ricorrenti nella causa principale.

33 A tal riguardo, si deve ricordare che l'articolo 267 TFUE non è un rimedio a disposizione delle parti in una causa dinanzi al giudice nazionale e che non è sufficiente che un partito sostiene che la controversia una questione di interpretazione del diritto dell'Unione in modo che il giudice interessato sia tenuto a considerare che esiste una questione sollevata ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. Ne consegue che l'esistenza di una controversia relativa all'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione dinanzi al giudice nazionale non è sufficiente, da sola, a giustificare il rinvio di una questione pregiudiziale alla Corte (vedi, in particolare, Ordinanza Talasca, C-19/14, EU: C: 2014: 2049, paragrafo 22 e giurisprudenza citata).

34 Inoltre, si deve rilevare che, oltre alla menzione, nelle stesse sommarie e generiche menzioni riprodotte ai punti 10-13 della presente ordinanza, dell'oggetto della domanda principale e dei motivi, presentata ai ricorrenti nella causa principale, il giudice nazionale non fa alcun riferimento nell'ordinanza di rinvio sostanziale degli argomenti avanzati dalle parti nel corso della discussione dinanzi ad esso.

35 Né tale giudice fornisce alcuna indicazione sul motivo per cui essa stessa è venuta a dubitare e quale, per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea a cui fa riferimento nelle sue memorie. domande o alcune delle loro condizioni di applicazione. Né fornisce spiegazioni sufficienti sulla pertinenza dell'interpretazione così ricercata nel contesto della controversia nella causa principale.

36 Infine, e per quanto riguarda più specificamente la terza questione pregiudiziale, si deve rilevare che, sebbene la sostanza di tale questione debba essenzialmente determinare se le disposizioni del diritto dell'Unione debbano, ove opportuno, essere interpretate nel nel senso che precludono disposizioni come gli articoli 65 e 66 del regolamento sulle licenze dei club di calcio UEFA, il tribunale nazionale non specifica la formulazione delle ultime due disposizioni. né divulga il loro contenuto e le condizioni di applicazione.

37 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non ha raggiunto, in conformità ai requisiti di cui ai punti 21-24 della presente ordinanza, il livello di chiarezza e precisione sufficiente per consentire alla Corte di statuire, garantendo nel contempo che le risposte alle domande poste sono necessarie per la soluzione di una controversia da decidere nel procedimento principale e affinché i governi degli Stati membri e le altre parti interessate possano avvalersi della possibilità di presentare osservazioni a norma dell'articolo 23 del Statuto della Corte di giustizia.

38 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare manifestamente irricevibile, ai sensi dell'art. 53, n. 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

costi

39 Poiché il procedimento è, per quanto riguarda le parti nella causa principale, il carattere di un ricorso pendente dinanzi al giudice nazionale, la decisione sulle spese è di competenza di tale giudice.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di primo grado di Bruxelles (Belgio), con decisione 29 maggio 2015, è manifestamente irricevibile.
Il punto di diritto discusso è tutt'altra cosa rispetto a quello del thread. È un ordinanza che ci dice che le domande poste alla corte non sono state poste nella forma corretta :ghigno si discute sulla procedura prevista dall'articolo che ti ho messo in grassetto
 
Il punto di diritto discusso è tutt'altra cosa rispetto a quello del thread. È un ordinanza che ci dice che le domande poste alla corte non sono state poste nella forma corretta :ghigno si discute sulla procedura prevista dall'articolo che ti ho messo in grassetto

Ho solo detto che abbiamo dei riferimenti giurisprudenziali, e questo l'ho messo per esteso :ghigno

Lo so benissimo che l'hanno respinto in base al 267 :D
Ma appunto è interessante capire come e perchè :nonso
 
Ho solo detto che abbiamo dei riferimenti giurisprudenziali, e questo l'ho messo per esteso :ghigno

Lo so benissimo che l'hanno respinto in base al 267 :D
Ma appunto è interessante capire come e perchè :nonso
Perché non hanno rispettato la procedura corretta purtroppo in quest' ordinanza i giudici non arrischiano proprio discussioni sulla conformità del regolamento uefa agli articoli del tfue ma fondano la loro discussione sull' aspetto procedurale. Potrebbero anche aver preso questa scelta per evitare problemi è una tecnica utilizzata da molte corti "supreme"
 
Ho solo detto che abbiamo dei riferimenti giurisprudenziali, e questo l'ho messo per esteso :ghigno

Lo so benissimo che l'hanno respinto in base al 267 :D
Ma appunto è interessante capire come e perchè :nonso
Secondo me perché non sono stati abbastanza bravi gli avvocati nell'illustrare le ragioni dell'incidente e il giudice si è rimesso alle memorie del
i legali, senza spiegare e approfondire.

Succede spesso anche negli incidenti di costituzionalità in Italia: spesso l'improcedibilità è conseguenze di una cattiva impostazione della questione presso il giudice "a quo"
 
Premesso che cerco di rispondere con la massima serietà vista la stima che provo nei tuoi confronti, io credo che il tenore delle mie risposte derivi dal fatto che la discussione è nata qui dentro dal “voglio comprare x e non posso, cattivi, non mi fate vincere anche se siamo ricchi”.
E la mia risposta con malcelato fastidio è del tipo “piantatela di frignare, questo è”.
Sono certo che gli stessi che oggi si lamentano non direbbero le stesse cose se fossero tifosi che so del city o del psg.

La sentenza bosman non nasceva da tifosi che non potevano comprare neymar perché avevano già messi e cr7. La questione era di puro diritto, non di tifo.
E come tale è stata affrontata, con interesse da parte di tutti, non certo “lamentismo” verso le federazioni/enti che avevano imposto le limitazioni sugli stranieri.

In questo luogo invece l’atteggiamento è lamentoso, è “mi mettete i ceppi ai piedi per fare i 100m, siete mafia, pagate 1 miliardo di multa” e solo perché siamo sotto SA e ci chiudono le liste, altrimenti nessuno avrebbe detto nulla.
Non è “ma secondo voi è ragionevole ipotizzare che questa regola sia in violazione di questo e questo?”

L’atteggiamento è lamentoso e punitivo, non è accrescitivo.
E come tale la mia risposta è, probabilmente sbagliando, di rifiuto alla discussione.
(E noterai che a 2 utenti diversi ho dato risposte con tono diverso)

Detto ciò, che se ne discuta non significa necessariamente che sia sensata l’obiezione e neppure che non lo sia.
Si discute di terrapiattismo, di scie chimiche, di cerchi nel grano, di autismo e vaccini, di tante cose con parvenza di scientificità senza che di scientifico abbiano alcunché.

La presenza di una tesi poi cosa dovrebbe testimoniare se non un esercizio di studenti fine a se stesso come la maggior parte delle tesi? Le tesi che contribuiscono a qualcosa sono forse una su mille.

Sono certo che se qualche legale impugnasse qualche articolo uefa potrebbe vincere, se avesse voglia e capacità di farlo.
Ma ha anche vinto chi ha preso milioni di dollari da mc donalds perché si è scottato mettendosi il caffè in mezzo alle gambe in auto, perché mancava l’adesivo, id est vizio di forma, con dietro un desiderio di portarsi a casa del grano, nonostante la chiara colpa (come qui, noi abbiamo violato le regole concordate).

Se devo dare risposte di forma, non ne sono in grado, e nessuno che non sia un professionista lo è e anche i professionisti stessi sono tra loro in disaccordo.
Ma se devo dare una risposta di sostanza secondo il mio pensiero, che è fortemente liberista, la risposta è semplice: “il giochino è della uefa, le regole sono le loro, decidessero loro”, esattamente come ai tempi dicevo “se le federazioni decidono 2 stranieri, ok 2 stranieri”.

Il tentativo che si farà - almeno IMHO - non è affatto quello di affermare l'utopistico e anacronistico tentativo di avallare condotte societarie ormai obsolete e impraticabili (ti dò ragione, ovviamente) ma una (ben diversa) verifica della legittimità delle "norme" UEFA alla luce del diritto comunitario vigente.

verifica che mi vede assolutamente "imparziale": ritengo cioè possibile che tale regole siano legittime, ma, trattandosi , come è stato scritto esattamente, credo, da @mirkubu , di questione problematica, vale la pena esaminarla: esercizi più interessante di tanti altri che hanno trovato svolgimento, impropriamente, nel forum.

D'altra parte il diritto è un gioco linguistico aperto a tutti..Non si tratta di questioni epocali, quelle che rientrano nell'ambito "Di tutto ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere"….
 
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